Lavorazioni e migliorie per mano dell’ente pubblico: impossibile parlare di occupazione usurpativa

I giudici precisano che ci si trova di fronte ad interventi che non provocano l’irreversibile trasformazione del bene

Lavorazioni e migliorie per mano dell’ente pubblico: impossibile parlare di occupazione usurpativa

Impossibile parlare di occupazione usurpativa, da parte dell’ente pubblico, a fronte di mere lavorazioni di bitumazione e asfaltatura, che costituiscono semplici migliorie, non essendo in alcun modo idonei a provocare l’irreversibile trasformazione del bene.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 615 dell’11 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad alcuni terreni in provincia di Cosenza.
A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria sono stati gli eredi dell’originario proprietario dei terreni. A loro parere, difatti, il Comune va condannato a versare un adeguato risarcimento per i danni loro arrecati con l’occupazione usurpativa dei terreni.
Alla base di questa istanza c’è una tesi semplice e chiara: i terreni sono stati
occupati illegittimamente dal Comune, in assenza di provvedimento autorizzativo, con irreversibile loro trasformazione.
Secca la replica del Comune: le strade in questione sono, in realtà, state realizzate dall’originario proprietario dei terreni, nell’ambito di una abusiva opera di lottizzazione, e concesse in uso agli acquirenti dei singoli lotti affinché potessero raggiungere la strada provinciale. E l’unico intervento pubblico effettuato è consistito nella bitumazione e nella realizzazione degli allacci alla rete fognaria, e, peraltro, tale intervento è stato peraltro richiesto dai proprietari dei lotti e dallo vecchio proprietario dei terreni.
Per il Comune, comunque, non ricorre alcuna occupazione acquisitiva, in assenza della irreversibile trasformazione del bene.
Per i magistrati di Cassazione è fondata la difesa messa in campo dal Comune. Ciò perché l’irreversibile trasformazione non può derivare dalla semplice realizzazione di lavori di bitumazione, in assenza di decreto di esproprio. Logico, quindi, parlare di condotta astrattamente migliorativa del bene, difettando del tutto la componente ablativa, anche perché la semplice bitumazione della strada non era neanche in astratto idonea a modificare irreversibilmente il bene, essendo sempre possibile una riduzione in pristino.
Peraltro, si è appurato che, oltre alla bitumazione, sulle strade in questione sono stati realizzate la condotta fognaria e quella idrica per soddisfare i bisogni dei proprietari degli immobili che insistono sulle stradine, al cui servizio erano state già stabilmente destinate, ben prima degli interventi del Comune.
La realizzazione della rete idrica e di quella fognaria sulla strada non ha comportato l’irreversibile trasformazione del bene e non ha inci
so in alcun modo sulle facoltà di godimento che lo stesso proprietario poteva esercitare prima dell’intervento modificativo. Difatti, si è appurata la possibilità di percorrere, al pari di tutti proprietari frontisti, le stradine in questione.
Decisivo il riferimento ai principi in materia di nozione di irreversibile trasformazione del fondo, segnatamente nelle ipotesi di apertura di strade e di realizzazione di impianti fognari ed idraulici.
Analizzando poi la specifica vicenda, è emerso che la strada era già stata realizzata dal vecchio proprietario dei terreni, mentre il Comune ha provveduto esclusivamente all’attività di bitumazione ed alla installazione delle condutture sotterranee.
In sostanza, la condotta illecita attribuita del Comune è consistita, in realtà, anche secondo gli eredi del vecchio proprietario dei terreni, nella realizzazione di lavori di bitumazione in assenza di decreto di esproprio, quindi in un intervento meramente migliorativo.
In generale, difatti, le lavorazioni di bitumazione e asfaltatura delle strade costituiscono mere migliorie, non essendo in alcun modo indispensabili a provocare l’irreversibile trasformazione del bene.
Peraltro, quando, come nella vicenda in esame, risulti che il fondo era stato già destinato dal proprietario alla realizzazione delle strade per raggiungere, dalle rispettive abitazioni, la strada provinciale, deve ritenersi comunque verificata una sorta di dicatio ad patriam, con cui il privato ha messo a disposizione il proprio bene per finalità pubblicistiche. In tal caso, però, la realizzazione della strada e la sua successiva destinazione da parte del privato proprietario a fini pubblicistici escludono in radice ogni possibilità di occupazione acquisitiva o usurpativa (in assenza anche di dichiarazione di pubblica utilità).
Trova infatti applicazione il principio secondo cui il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l’istituto della cosiddetta dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del Comune, di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cosiddetta occupazione usurpativa, difettandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un aliud rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l’intendimento della pubblica amministrazione di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco.
Medesime osservazioni anche in ordine alle opere di fognatura e di intervento idraulico realizzate al di sotto della sede stradale, in quanto trattasi di attività che non impediscono al privato l’utilizzo pieno del bene, sicché risultano inidonee a determinare il fenomeno della irreversibile trasformazione.
Difatti, con riferimento alla rete idrica e fognaria, i manufatti realizzati, attraversando il fondo in esame, e per lo più al di sotto del piano di campagna, non lo hanno trasformato totalmente nella sua fisicità ma ne hanno limitato le facoltà di godimento con la conseguente imposizione di una servitù di fatto, non essendo configurabile il fenomeno dell’occupazione acquisitiva in relazione ai diritti reali in re aliena.

News più recenti

Mostra di più...