Vettura centra un cane: il successivo incidente costa la vita al conducente. Niente risarcimento per i suoi familiari
Decisiva la constatazione della condotta di guida non prudente tenuta dall’automobilista
Cane sulla carreggiata di una strada provinciale: viene centrato in pieno da una vettura, che poi sbanda paurosamente, si ribalta ripetutamente e conclude la propria corsa contro un muretto. Drammatico l’esito per il conducente, che perde la vita. Però, pur a fronte dell’imprevedibile presenza dell’animale sulla strada, va negato un pur minimo risarcimento ai familiari dell’automobilista, avendo, quest’ultimo, tenuto una condotta di guida non prudente. Quest’ultimo dettaglio libera, difatti, da ogni responsabilità Comune e ‘Azienda sanitaria locale’, nonostante gli obblighi a loro carico in materia di lotta al randagismo.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 30616 del 20 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un incidente verificatosi quasi undici anni fa lungo una strada provinciale in Puglia.
Per i familiari dell’uomo non ci sono dubbi: le responsabilità per l’incidente sono addebitabili al Comune e all’’Azienda sanitaria locale’, avendo entrambi gli enti non ottemperato ai propri obblighi di legge in materia di lotta al fenomeno del randagismo. In sostanza, secondo questa visione, se Comune e ‘Azienda sanitaria locale’ avessero operato correttamente, il cane non sarebbe stato presente sulla carreggiata della strada provinciale e, quindi, l’automobilista non avrebbe perso la vita a seguito dell’incidente.
Consequenziale, quindi, la richiesta risarcitoria avanzata dai familiari dell’automobilista nei confronti di Comune e ‘Azienda sanitaria locale’.
Nonostante l’accertata dinamica dell’episodio, però, i giudici di merito respingono l’ipotesi di un pur minimo risarcimento per i familiari del conducente. Ciò perché la responsabilità dell’incidente è addebitabile in via esclusiva proprio all’automobilista, il quale, secondo i giudici, ha tenuto una condotta di guida non prudente.
A chiudere ogni discorso provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni sollevate dai familiari dell’automobilista ed escludendo, quindi, ogni possibile addebito a carico di Comune e ‘Azienda sanitaria locale’.
Anche per i giudici di terzo grado, difatti, è lampante, come accertato tra primo e secondo grado, la responsabilità esclusiva del conducente della vettura. Su questo fronte, difatti, sono emersi elementi probatori inequivocabili, che indicano in modo univoco l’esclusiva responsabilità dell’automobilista, il quale, nel guidare a velocità eccessiva per le condizioni della strada e nel violare l’obbligo di tenere la destra, non si accorse dell’ostacolo rappresentato dalla presenza del cane sulla corsia di sorpasso, che non stava effettuando un attraversamento improvviso. Difatti, la vettura trovò sulla corsia di sinistra non l’improvviso ostacolo di un cane in movimento che attraversava ma l’ostacolo, insolito ma ben avvistabile, di un cane che su quella corsia circolava con modalità analoghe ad una vettura, osservano i giudici, e nulla, quindi, impediva al guidatore di evitare l’urto, tanto più che gli sarebbe bastato di circolare sulla corsia destra, come prescritto dal ‘Codice della strada’.
Deve così concludersi, quindi, per i giudici, che la natura randagia del cane non ha avuto alcuna rilevanza causale nella dinamica dell’incidente, e, comunque, anche l’eventuale accertamento dell’inosservanza di Comune e ‘Azienda sanitaria locale’ rispetto agli obblighi imposti a livello normativo in materia di lotta al randagismo non può escludere la valenza decisiva dell’accertamento di responsabilità esclusiva dell’automobilista.
In generale, difatti, l’inosservanza degli obblighi previsti dalla norma comporta pur sempre una responsabilità per colpa di Comune e ‘Azienda sanitaria locale’, colpa che, però, resta esclusa, in questo caso, dalla condotta colposa del danneggiato, risultata esclusivamente determinante del sinistro.
Ampliando l’orizzonte oltre lo specifico episodio, poi, i magistrati precisano che, in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa col danno patito. Tuttavia, la colpa della pubblica amministrazione non può essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al cosiddetto criterio della concretizzazione del rischio – il quale è criterio di spiegazione causale e non di accertamento della colpa) –, in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.