Patente sospesa, si mette alla guida per correre dalla madre vittima di un malore: legittima la multa

Respinta la tesi difensiva, mirata a presentare l’episodio come frutto di una situazione di emergenza e ad ottenere quindi la non punibilità dell’automobilista

Patente sospesa, si mette alla guida per correre dalla madre vittima di un malore: legittima la multa

Alla guida con la patente sospesa: nessuna giustificazione per la corsa in macchina verso casa della madre vittima di un malore.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 5067 del 6 marzo 2026 della Cassazione), i quali hanno sancito la legittimità del verbale elevato a carico di un uomo da una pattuglia dei carabinieri. Respinta la tesi difensiva, mirata ad ottenere la non punibilità.
Scenario dell’episodio, risalente ad oltre sette anni fa, è il territorio di un paesino in provincia di Sassari. Lungo quelle strade, difatti, i carabinieri fermano e multano un uomo messosi alla guida della propria vettura nonostante la sospensione della patente. Inutile la giustificazione addotta dall’automobilista, il quale prova a spiegare ai militari dell’Arma di essersi messo in viaggio per raggiungere la madre vittima di un malore.
Questo racconto convince però il Giudice di pace. In sostanza, l’uomo ammette di avere commesso la violazione contestatagli ma spiega di averlo fatto in presenza di una causa oggettiva di esclusione della responsabilità, in quanto si è messo alla guida al fine di recarsi dalla madre, che era stata colpita da un malore, come raccontatogli da una vicina di casa della donna.
Per il Giudice di pace, quindi, va riconosciuta la non punibilità dell’uomo, che ha agito in presenza dell’esimente dello stato di necessità. Di parere opposto, invece, il giudice del Tribunale, il quale sottolinea che l’automobilista, avvisato, da una vicina, dell’insorgenza di un malore della madre, aveva immediatamente contattato il medico di base. Egli, pertanto, nel momento in cui si poneva alla guida, era consapevole del fatto che la madre non si trovava da sola, essendo assistita dalla vicina, oltre che dal personale sanitario che stava per prestarle il primo soccorso.
Per spazzare via ogni dubbio, poi, il giudice del Tribunale aggiunge che l’uomo, qualora avesse ritenuto insufficiente l’intervento del medico di base, avrebbe potuto attivare tempestivamente ulteriori mezzi di soccorso – quali il servizio di emergenza sanitaria – mediante una semplice comunicazione telefonica, e poi non emerge quale contributo concreto o immediato l’uomo, trovandosi, oltretutto, a circa cento chilometri di distanza dall’abitazione materna, avrebbe potuto offrire attraverso il proprio intervento personale, ulteriore rispetto alle iniziative già intraprese o comunque agevolmente disponibili. In altre parole, al momento della violazione del ‘Codice della strada’, l’automobilista disponeva di una pluralità di condotte alternative lecite, idonee a fronteggiare la situazione di necessità prospettata, a fronte di quanto previsto dal Codice Penale in materia di non punibilità per il fatto illecito compiuto in stato di necessità.
Inutili le ulteriori obiezioni proposte in Cassazione dall’automobilista. Per i magistrati di terzo grado, difatti, è corretta, e, quindi, va confermata, la decisione presa dal giudice del Tribunale. Non più in discussione, pertanto, la sanzione inflitta dai carabinieri all’uomo messosi alla guida nonostante la sospensione della patente.
Secondo l’automobilista, è evidente l’errore compiuto in secondo grado, laddove non è stato riconosciuto lo stato di necessità, pur in presenza dei relativi presupposti, dei quali egli sostiene di avere fornito la prova.
Prima di ribattere a questa obiezione, i magistrati di Cassazione sottolineano che lo stato di necessità è oggetto di una costruzione normativa sostanzialmente unitaria sia nel Codice Civile sia nel Codice Penale. Per la sua concretezza, quale scriminante dell’illecito, si richiede che l’azione contra ius sia stata commessa al fine di salvare il soggetto (o altri) dall’incombente pericolo di un danno alla persona, danno che deve avere i caratteri della gravità, della attualità e della inevitabilità, intesa come assenza assoluta di ogni altra possibilità alternativa, rispetto alla commissione dell’illecito, di salvare il bene tutelato su cui incombe il pericolo. Più nello specifico, per ravvisare lo stato di necessità, previsto dal Codice Civile, è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dal soggetto un comportamento diverso.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, il giudice del Tribunale è partito da una nozione giuridicamente corretta della causa di giustificazione, escludendo, con riferimento al caso sottoposto al suo giudizio, l’esistenza dei relativi presupposti di fatti.
Decisivo il riferimento all’assistenza prestata alla madre dell’automobilista da una vicina di casa e dal personale sanitario. Logico, quindi, ritenere che l’uomo, colto alla guida a distanza di cento chilometri dal luogo in cui risiedeva la madre, non avrebbe potuto fare alcunché per rendere più celere il soccorso alla donna, chiosano i magistrati di Cassazione.

News più recenti

Mostra di più...