Maestra assente per un momento: caduta dell’allievo non addebitabile all’istituto scolastico
Decisivi due dettagli: l’imprevedibilità dell’episodio e la vigilanza fornita in quegli attimi da una collaboratrice scolastica
Maestra assente momentaneamente, presente, invece, in aula la collaboratrice scolastica: per la caduta del giovanissimo allievo nessuna responsabilità è addebitabile all’istituto scolastico.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 25337 del 16 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito di un episodio, risalente ad oltre dieci anni fa, verificatosi in una scuola elementare in Campania.
Tutto avviene di mattina, verso le 8.30, in pochi attimi: in una classe un ragazzino inciampa, finisce a terra e riporta lesioni al mento.
Per i genitori non ci sono dubbi: la caduta del figlio è addebitabile alla scarsa sorveglianza praticata nella struttura scolastica, poiché si è appurato che in occasione dell’incidente era presente solo la collaboratrice scolastica, essendo in quei frangenti assente la maestra. Per la scuola, invece, l’episodio è catalogabile come frutto di mero caso fortuito.
Per il Giudice di pace ad essere più solida è la versione proposta dai genitori della giovanissima vittima dell’incidente: consequenziale, quindi, il risarcimento in loro favore, quantificato in poco meno di 3mila e 500 euro.
Di parere opposto, invece, i giudici del Tribunale, i quali ritengono non colpevole la scuola. Niente risarcimento, quindi, per i genitori del giovanissimo scolaro.
A chiudere il contenzioso, dieci anni dopo l’episodio, provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo le obiezioni sollevate dalla vittima dell’incidente, oramai divenuta maggiorenne.
Impossibile ritenere responsabile l’istituto scolastico, in conclusione. Ciò perché l’inciampo del minore è circostanza imprevedibile e rispetto ad essa, oltre ad assicurare, come è stato, un’adeguata vigilanza mediante la presenza di una collaboratrice scolastica, nelle more del breve ritardo della maestra titolare della classe, l’istituto scolastico non poteva apprestare alcuna idonea misura preventiva. Rilevanti le modalità dell’accaduto, consistente nell’autonomo inciampo del bambino nel locale della propria classe di appartenenza: per i giudici, quindi, l’evento sfortunato non poteva essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e (ove vi fosse stata) dell’insegnante titolare.
Logico, tirando le somme, parlare di caso fortuito, escludente la responsabilità dell’istituto scolastico, chiosano i magistrati di Cassazione.