Come identificare il mutuo di scopo convenzionale

Fondamentale che il contratto contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – interesse diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente, a tal fine, la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato

Come identificare il mutuo di scopo convenzionale

Legittimo parlare di mutuo di scopo convenzionale solo allorché il contratto contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – interesse diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente, a tal fine, la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato. Di conseguenza, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 23465 del 17 luglio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato dall’azione con cui i due compratori hanno chiesto di vedere dichiarata la nullità del contratto di compravendita immobiliare per atto pubblico – per un prezzo pari a 185mila euro –, concluso con la società di costruzioni in qualità di venditrice, in ragione del mancato accoglimento della domanda di condono depositata dalla società venditrice, poiché gli immobili erano in corso di costruzione, e, allo stesso tempo, di vedere anche accertata l’invalidità del collegato contratto di mutuo – per un importo pari a 65mila euro – e di costituzione di ipoteca stipulato.
Per i magistrati di Cassazione sono legittime le obiezioni mosse dai compratori.
In generale, la causa del mutuo di scopo è più ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sicché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell’economia del rapporto.
Si ricade nell’ambito del mutuo di scopo, quindi, allorché il finanziamento richiesto sia collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l’acquisto di un bene da parte del mutuatario, evenienza, questa, che comporta che della somma concessa in mutuo benefici il venditore del bene.
Analizzando la vicenda in esame, però, il giudice d’Appello ha escluso – erroneamente, secondo i magistrati di Cassazione – che si trattasse di mutuo di scopo, reputando invece che si rientrasse nell’ambito di un mutuo fondiario, poiché non sarebbe stato previsto per la relativa validità che la somma mutuata dovesse essere necessariamente destinata alla specifica finalità dell’acquisto dell’immobile a cura dei mutuatari.
Nell’addivenire a tale conclusione, però, il giudice d’Appello non ha considerato che i documenti prodotti indicavano esplicitamente che lo scopo del mutuo richiesto era rappresentato dall’acquisto dell’abitazione ad uso residenziale. Né è stato ponderato il fatto che gli importi erogati a titolo di mutuo erano stati versati dalla banca direttamente al venditore, come emergeva dall’atto di vendita. E tanto a fronte della contestuale stipulazione degli atti di vendita e di mutuo, anche in ragione della successione cronologica dei numeri di repertorio, mutuo assistito dalla garanzia ipotecaria proprio sull’immobile oggetto della vendita.
Necessario, quindi, un Appello bis per rivalutare se il contratto di mutuo concesso sia qualificabile come mutuo di scopo, in quanto collegato sul piano funzionale alla vendita, verificando che – alla stregua dei documenti – possa ricavarsi che la somma erogata dall’istituto mutuante dovesse essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che i mutuatari erano tenuti a perseguire, ossia all’acquisto immobiliare. E ciò, peraltro, avendo riguardo al rilievo che, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, nonché dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, ove la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi, potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, fossero destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro (in ordine alla fattispecie del mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell’acquisto del bene).

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