Assegno divorzile: aumento possibile a determinate condizioni

Necessario tenere conto anche delle conseguenze che comporta, a lungo termine, una particolare dedizione alla famiglia, specie ove si prospettino circostanze eccezionali

Assegno divorzile: aumento possibile a determinate condizioni

In materia di assegno divorzile, deve tenersi conto anche delle conseguenze che comporta, a lungo termine, una particolare dedizione alla famiglia, specie ove si prospettino circostanze eccezionali quale, ad esempio, l’assistenza a una figlia gravemente malata. E deve tenersi conto, perciò, della possibilità che ciò aggravi nel tempo il divario già riscontrato in sede di determinazione dell’assegno di divorzile.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 20378 del 17 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra due ex coniugi a fronte della richiesta della donna di ottenere un aumento dell’assegno divorzile già riconosciutole.
In generale, il riconoscimento dell’assegno post-matrimoniale – cui deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale ma anche, in pari misura, compensativa e perequativa – presuppone l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richiede l’assegno e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Superato, difatti, il riferimento al pregresso tenore di vita matrimoniale, ritenuto espressione di una impostazione paternalistica e tradizionale, entrano in gioco, a fondare l’attribuzione dell’assegno di divorzio, i principi di solidarietà e di autoresponsabilità. Il principio di solidarietà postula che, al dissolversi della comunione materiale e spirituale, in presenza di un sensibile divario reddituale tra le parti, divario conseguente alle comuni determinazioni assunte dai coniugi e al diverso contributo nella conduzione della vita familiare, corrisponda un assegno che tenda a riequilibrare le posizioni. Il diritto all’assegno viene riconosciuto, poi, anche perché il coniuge debole ha svolto un’attività rilevante a favore della famiglia, a discapito di altre occupazioni che avrebbero potuto assicurargli una maggiore soddisfazione sul piano professionale e vantaggi su quello patrimoniale.
In quest’ottica, quindi, si deve tener conto anche delle conseguenze che comporta, a lungo termine, una particolare dedizione alla famiglia.
Così, in sede di revisione delle condizioni di divorzio non si procede ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma a verificare se vi sono fatti nuovi idonei ad alterare gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, accertamento da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall’assegno. E applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, sono emersi fatti nuovi idonei ad alterare il precedente equilibrio sancito tra i due ex coniugi. Nello specifico, la grave malattia della figlia della coppia, l’assistenza a lei prestata dalla madre e il successivo decesso della giovane hanno comportato per la donna delle conseguenze aggravanti la sua condizione economica e cioè una patologia depressiva conseguente al lutto, che lascia presumere che ella sia costretta a sostenere maggiori spese sanitarie, venendole meno anche il reddito di cittadinanza, mentre il reddito dell’uomo è aumentato da 1.400 euro mensili a circa 1.700 euro mensili.

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