Accordo concluso telematicamente: la clausola vessatoria deve essere approvata per iscritto mediante firma digitale

Non è di per sé sufficiente, precisano i giudici, la mera spunta (o ‘flaggatura’) della casella corrispondente alla clausola

Accordo concluso telematicamente: la clausola vessatoria deve essere approvata per iscritto mediante firma digitale

In tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché la normativa in materia di commercio elettronico stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam può assumere la veste della firma elettronica (o cosiddetta ‘digitale leggera’) – , non essendo di per sé sufficiente la mera spunta (o ‘flaggatura’) della casella corrispondente alla clausola stessa.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 20945 del 20 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad un contratto di fornitura di energia elettrica destinata alla alimentazione di una struttura ricettiva.
In generale, non venendo in rilievo, in questa vicenda, la disciplina consumeristica (stante la pacifica natura di professionisti delle parti del contratto, pertanto di tipo ‘B2B’), le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. Così, perché le clausole vessatorie contenute nei contratti conclusi per via telematica siano efficaci occorre, dunque, la doppia firma.
Ampliando l’orizzonte, poi, viene ribadita la linea di pensiero secondo cui, In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l’idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta ad substantiam.
Se, dunque, nella materia che occupa (per la quale non è prevista la forma ad substantiam), è sufficiente l’utilizzo di una firma elettronica (o digitale leggera) per l’approvazione di una clausola vessatoria - di regola, mediante l’utilizzo e l’inserimento sulla piattaforma web di un codice ‘OTP–One Time Password’, inviato al firmatario mediante sms o e-mail), firma definita come dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare, non può comunque prescindersi dalla necessità che una simile manifestazione del consenso sia prestata in modo consapevole e che (similmente a quanto coniato riguardo alle modalità tradizionali di sottoscrizione delle clausole in parola) occorre appunto che detta approvazione sia specifica.
A tal fine, quindi, occorre che il prestatore del servizio predisponga sul proprio sito web un apposito ‘form’ nel percorso dedicato alla conclusione del contratto on line, onde consentire al firmatario di approvare specificamente la clausola vessatoria (o le clausole vessatorie, se del caso specificamente richiamate o raggruppate) mediante la firma elettronica o cosiddetta ‘digitale leggera’ (non essendo di per sé sufficiente la mera ‘flaggatura’, ossia la spunta della relativa casella), solo in tal caso potendo spiegare efficacia la clausola stessa.

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