Riconoscimento del figlio: prioritario l’interesse del minore ad un sano sviluppo psico-fisico

Necessario, quindi, valutare la possibile esistenza di un grave pregiudizio per il minore a seguito del riconoscimento da parte del secondo genitore

Riconoscimento del figlio: prioritario l’interesse del minore ad un sano sviluppo psico-fisico

Se un genitore ha effettuato il riconoscimento del figlio e si oppone all’ipotesi di riconoscimento da parte dell’altro genitore, allora è necessario operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo del soggetto che vuole riconoscere, seppur a posteriori, il figlio e l’interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico. In questa ottica, quindi, va operato un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la concretezza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore, pregiudizio che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.
Tale fondamentale valutazione è stabilmente rimessa al giudice, proprio perché il suo apprezzamento è, in queste situazioni, il più idoneo alla protezione del minore stesso, grazie ad un compiuto esame del caso concreto, in luogo di una previsione legislativa di dettaglio.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 32335 dell’11 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura di un delicato contenzioso sorto tra un uomo e una donna legati in passato da una relazione.
Legittima, nella vicenda in esame, l’istanza avanzata dall’uomo, il quale ha spiegato di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la donna, relazione già interrotta però quando da essa è nata una bambina, e di essersi ritrovato con la decisione della donna di lasciarlo e di non fargli riconoscere la bambina, nonostante la volontà da parte sua di riconoscere la bambina e di essere disponibile ad effettuare l’esame del DNA.
Per l’uomo il rifiuto della donna è del tutto illegittimo, non sussistendo motivi ostativi, gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di un forte pregiudizio allo sviluppo psico-fisico della bambina a seguito del riconoscimento da parte sua.
Questa visione è corretta, anche secondo i magistrati di Cassazione, poiché il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi ed irreparabili tali da comprometterne in modo irreversibile lo sviluppo psico-fisico.
Tale è il discrimen che il giudice deve vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra opposti interessi, quali l’esigenza di affermare la verità biologica e l’interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo del minore. Il suddetto principio trova fondamento nella distinzione dei concetti giuridici di ‘riconoscimento’ e di ‘esercizio della responsabilità genitoriale’.
Il riconoscimento inteso come status genitoriale non può essere mai eluso, a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo – da accertarsi in concreto – da parte del padre, dato ad esempio dal suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata ed attualmente detenuto per tali gravi reati. Non sono sufficienti, invece, mere pendenze penali, né la sola valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall’attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con l’esercizio del diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento ad hoc.
La titolarità dell’esercizio della responsabilità genitoriale, al contrario, può essere – successivamente al riconoscimento effettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore.
Poi, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni 14 da parte del secondo genitore, nell’ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere ad un bilanciamento, il quale non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
In generale, il diritto alla vita familiare non presenta carattere assoluto ma, al contrario, può essere sacrificato all’esito di un giudizio di bilanciamento con il concreto interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un grave pregiudizio per il proprio sviluppo psico fisico. L’accertamento da svolgersi, tuttavia, deve essere rigoroso perché non qualsiasi turbamento può incidere sull’indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto ma solo il pericolo, fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psico-fisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richiesto. Non può essere assunto come elemento di comparazione il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono strumenti di tutela diversi, ma deve trattarsi di un grave pregiudizio causalmente determinato dall’esistenza sopravvenuta dello status genitoriale. Poiché la corretta e veritiera rappresentazione della genitorialità costituisce elemento costitutivo dell’identità del minore e del suo equilibrato sviluppo psico-fisico, la sottrazione radicale del rapporto giuridico paterno o materno, conseguente al diniego di riconoscimento, può essere giustificata soltanto dalla valutazione prognostica di un pregiudizio superiore al disagio psichico indubitabilmente conseguente dalla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori, da correlarsi alla pura e semplice attribuzione della genitorialità.
Tornando alla vicenda in esame, correttamente è stato disegnato il perimetro entro cui deve essere svolto l’accertamento, chiarendo che il mero turbamento della minore per l’alterazione di equilibri consolidati e il suo disagio per le istanze di frequentazione del genitore che ha operato successivamente il riconoscimento non possono assumere alcun rilievo, trattandosi di questioni che devono essere affrontate in relazione al concreto esercizio della responsabilità genitoriale e, quindi, con riferimento all’affidamento e alla collocazione della bambina, nonché alla sua frequentazione col padre.
Dal complessivo quadro probatorio si trae, secondo i giudici, il convincimento che l’uomo trae i propri mezzi di sostentamento da attività di lavoro dipendente, gode di idonea sistemazione abitativa, in forza di regolare contratto di locazione, e non è gravato da precedenti penali, e quindi corrisponde all’interesse della minore l’instaurazione del rapporto formale e sostanziale con il genitore.

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