Patto di gestione della lite e transazione col danneggiato: la mancata autorizzazione da parte dell’assicurato non può essere arbitraria

Il diniego da parte dell’assicurato dev’essere esercitato conformemente al canone di buonafede e, cioè, avendo a riferimento anche l’interesse dell’assicuratore ad evitare il rischio, senza alcun vantaggio per l’assicurato, di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale

Patto di gestione della lite e transazione col danneggiato: la mancata autorizzazione da parte dell’assicurato non può essere arbitraria

Anche se il patto di gestione della lite – accessorio al contratto di assicurazione della responsabilità civile e avente una causa mista (riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e contratto d’opera) – prevede che l’eventuale transazione col danneggiato sia subordinata all’autorizzazione dell’assicurato, il diniego di quest’ultimo non può essere arbitrario e dev’essere esercitato conformemente al canone di buonafede e, cioè, avendo a riferimento anche l’interesse dell’assicuratore ad evitare il rischio, senza alcun vantaggio per l’assicurato, di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 31158 del 28 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra una ‘Azienda sanitaria locale’ ed una compagnia assicurativa e relativo al possibile rimborso di franchigie anticipate dalla società – per due sinistri – sulla base di una polizza assicurativa stipulata dalla struttura sanitaria a copertura dei rischi derivanti dalla ‘responsabilità civile generale terzi e dipendenti’.
In sostanza, secondo la società, con la polizza - con massimale garantito in 5milioni di euro per la ‘responsabilità terzi’ ed 2milioni e 500mila euro per la ‘responsabilità dipendenti’ e con franchigia aggregata annua per entrambe di 500mila euro – le parti hanno pattuito la gestione delle richieste di risarcimento da parte della compagnia assicurativa, con possibile relativa transazione e liquidazione, previa autorizzazione del contraente assicurato e successiva richiesta di rimborso della franchigia aggregata.
Ragionando in questa ottica, secondo la società, il rifiuto della ‘Azienda sanitaria locale’ di rimborsare le franchigie relative ai due sinistri deve essere considerato alla stregua di violazione del rapporto contrattuale assicurativo con riguardo agli obblighi di buonafede.
Questa tesi viene accolta, seppur solo parzialmente, cioè relativamente ad un solo sinistro dai giudici d’Appello, i quali condannano la struttura sanitaria a versare quasi 240mila euro in favore della compagnia assicurativa.
Sulla stessa linea, poi, anche i giudici di Cassazione, i quali sottolineano che, in presenza di un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, è l’impresa che assume, di regola, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale come giudiziale, e tanto in sede civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorrano, legali e periti. E il patto con cui l’assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico, ma è accessorio al contratto di assicurazione e rappresenta un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto assicurativo.
In particolare, il patto di gestione della lite costituisce una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza.
In realtà, il patto di gestione della lite, accessorio al contratto assicurativo (e, dunque, solo se il danno eccede la franchigia, posto che, in ipotesi di risarcimento a totale carico dell’assicurato, nemmeno potrebbe tecnicamente configurarsi un’assicurazione), è multiforme ed ha una causa mista (mandato, transazione, assicurazione, contratto d’opera). Dunque, il patto non può essere univocamente ricondotto alla disciplina del mandato e, ad ogni buon conto, l’evidente interesse della compagnia assicurativa all’esecuzione dell’incarico ricevuto implica, in ogni caso, un mandato in rem propriam, rispetto al quale non è automatica la pedissequa osservanza delle istruzioni del mandante da parte del mandatario, vieppiù quando esse sono idonee ad arrecare nocumento al suo interesse, pure rilevante nel rapporto contrattuale in dipendenza della sua espressa pattizia qualificazione come tale.
In altre parole, se è pacifico che nel mandato a carattere rigido il mandatario è tenuto ad eseguire le specifiche istruzioni ricevute ed è superflua la verifica della eventuale conformità dell’atto allo scopo e agli interessi del mandante (attesa la contrarietà all’espressa volontà di questi), il mandato in rem propriam si distingue dall’ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario, diverso da quello strettamente limitato all’esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo, e costituisce il negozio-mezzo per l’attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato. Il punto qualificante del mandato conferito anche nell’interesse del mandatario consiste nella concomitanza del conferimento con un diverso rapporto che intercorre tra il mandante e il mandatario (o un terzo), concomitanza tale da imprimere al conferimento il carattere di un atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell’utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato sia componente. Pertanto, l’interesse proprio del mandatario – ravvisabile quando vi è un rapporto giuridico autonomo fra mandante e mandatario, da cui sorge un interesse economico di quest’ultimo diverso dalla mera percezione del compenso e dal rimborso delle spese sostenute (come nel caso de quo) – esclude la totale soggezione a istruzioni lesive per il mandatario stesso.
Secondo la struttura sanitaria, invece, la propria autodeterminazione come mandante è del tutto insindacabile, anche sotto il profilo del canone della buona fede, perché la clausola contrattuale subordina al suo placet la conclusione di accordi transattivi con i terzi, senza che sia ammessa alcuna ‘disobbedienza’ della mandataria.
Questa visione viene respinta dai giudici di Cassazione, anche richiamando il Codice Civile che prevede l’esecuzione di buonafede del contratto: tale passaggio riguarda ogni tipo di contratto, anche, quindi, il mandato, ed esso funge da correttivo rispetto a possibili abusi di uno dei contraenti, anche paralizzando le prerogative contrattuali esercitate cantra bonam fidem.
Del resto, aderendo alla tesi propugnata struttura sanitaria, l’equilibrio del sinallagma contrattuale rischierebbe di essere compromesso, dato che – in mancanza di una specifica autorizzazione (anche nell’ipotesi in cui essa sia economicamente vantaggiosa, come nella fattispecie in esame) - la struttura sanitaria come soggetto assicurato sarebbe padrona di aumentare senza alcun vantaggio per sé il rischio a carico dell’assicuratore (posto di fronte alla paradossale e pregiudizievole alternativa tra corrispondere un indennizzo più elevato oppure rinunciare al rimborso della franchigia) e di sottrarsi surrettiziamente (e, pertanto, a suo libero arbitrio) alla quota di rischio non coperta dalla polizza (cioè, la franchigia).
In altri termini, la necessaria e dirimente interpretazione secondo buonafede finisce con il prevalere sulla previsione contrattuale che sembra sostanzialmente attribuire all’assicurata un’incoercibile ed inco
ntrollabile libertà di autorizzare (o negare) la stipula di ogni transazione. Invece, il diniego dell’assicurato non può essere ad libitum, ma conforme al canone di buonafede, chiosano i giudici di Cassazione.

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