Volo effettuato ma in ritardo: il turista deve dare prova del danno subito
I giudici sottolineano la necessità che emergano danni conseguenziali provocati dall’arrivo in ritardo dell’aereo
In generale, costituisce onere della parte promittente venditrice, che si sia impegnata ad assicurare la totale libertà del cespite compravenduto, senza alcuna eccezione o esclusione, dar prova di essersi quantomeno attivata per richiedere, presso le competenti autorità, il rilascio dei documenti, o l’attivazione o la definizione delle procedure, necessarie per il completamento del progetto negoziale
Palesemente erroneo, nell’ottica della ricostruzione dell’incidente, sovrapporre profili – l’incapacità a testimoniare e l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi – che bisogna tenere distinti