Affidamento dei figli minori: privilegiare il genitore in grado di ridurre il pregiudizio provocato dalla rottura familiare

Necessario, in generale, attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole

Affidamento dei figli minori: privilegiare il genitore in grado di ridurre il pregiudizio provocato dalla rottura familiare

In materia di affidamento dei figli minori, è necessario attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando perciò quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 32214 dell’11 dicembre 2025 della Cassazione) per chiudere un delicato contenzioso relativo all’affidamento di un bambino avuto da una coppia legata da una convivenza more uxorio.
In primo grado i giudici hanno affidato il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo a vivere con la madre, e hanno stabilito che il padre potesse vederlo e frequentarlo a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, e un pomeriggio a settimana, con un pernotto nella settimana in cui non trascorreva il weekend con il figlio, stabilendo altresì per i periodi delle festività ed estivo, fatte salve diverse determinazioni tra i genitori.
In secondo grado, invece, i giudici hanno ampliato il diritto del padre di frequentare e tenere con sé il figlio solo durante il periodo estivo – sino a tre settimane, anche non consecutive –, osservando che, al di là della conflittualità personale esistente tra i coniugi, non vi sono condizioni di disagio e di pregiudizio del minore, sia quando sta con la madre che quando frequenta il padre, essendosi entrambi i genitori dimostrati capaci di accudimento e di cura del minore.
Decisivo un dettaglio: tenuto conto che il minore, di giovanissima età, è sempre rimasto a convivere con la madre, il cui ambiente familiare è diventato il punto di riferimento costante del minore, era necessario mantenere il suo collocamento presso la madre con la medesima disciplina del diritto di visita e frequentazione del padre decisa in primo grado, poiché tale disciplina garantisce regolarità, sia sotto il profilo della frequenza che in quello della durata degli incontri, al rapporto del minore con il padre.
Questa visione è condivisa appieno dai giudici di Cassazione, per i quali, in generale, l’individuazione del genitore al quale affidare il figlio deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di crescerlo e di educarlo, giudizio che può fondarsi sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.
Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame è decisivo il riferimento alla serenità della vita domestica, relazionale, scolastica, affettiva del bambino, potendosi, dunque, ritenere, al di là della conflittualità personale esistente tra i coniugi, che non vi sono condizioni di disagio e di pregiudizio del minore, sia quanto al rapporto con la madre che quanto al rapporto con il padre, né deficienze genitoriali, avendo entrambi dimostrato capacità di cura e accudimento.
Corretta, quindi, l’applicazione del principio secondo cui l’adozione di un provvedimento di affido etero-familiare non richiede necessariamente che sia prima disposta una consulenza tecnica d’ufficio per valutare le capacità genitoriali e individuare le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l’acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini della decisione, accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori.

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